Il datore di lavoro può revocare le ferie? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il datore di lavoro può revocare le ferie? Ecco tutto quello che c'è da sapere

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La risposta è sì, il datore di lavoro può revocare le ferie, ma solo in determinate circostanze e rispettando precise condizioni.

Lo stabilisce sia la Cassazione con la sentenza n. 27057/2013 del 03.12.2013, sia l'articolo 2109 del Codice Civile.

Tuttavia, è importante sottolineare che il datore di lavoro non può revocare le ferie a suo piacimento. Deve infatti sussistere una motivazione seria e oggettiva, legata a comprovate esigenze aziendali.

Inoltre, il datore di lavoro deve sempre rispettare alcune condizioni ben precise:

La revoca deve avvenire con un preavviso congruo, efficace e tempestivo. Prima che il collega parta. La comunicazione di revoca deve essere chiara, inequivocabile e tempestiva, e deve arrivare al lavoratore in modo da poter essere da lui conosciuta. La revoca deve essere proporzionata alle esigenze aziendali o personali che la giustificano. Non è possibile revocare tutte le ferie del lavoratore o solo una parte di esse in modo arbitrario.

Casi in cui il datore di lavoro potrebbe revocare le ferie:

  • Emergenze aziendali: ad esempio, alluvioni o incendi in azienda, guasti a impianti, protocolli di emergenza su grande scala.

  • Picchi improvvisi di lavoro: come nel caso di picchi influenzali, incidenti aerei o ferroviari.

  • Gravi episodi personali: ad esempio, se il dipendente è coinvolto in episodi di bullismo, discriminazione, mobbing o truffe ai danni dell'azienda.

E' importante precisare che:

La carenza cronica di personale non è un motivo valido per revocare le ferie.

Non è ammissibile un licenziamento per giusta causa del lavoratore richiamato al lavoro dopo l'inizio delle sue ferie.

Una volta partiti esiste il diritto all'oblio, a non essere contattati, clicca qui.

Cosa dice il CCNL Sanità 2019-2021 in materia di ferie?

Il CCNL Sanità 2019-2021 dedica un intero articolo (l'articolo 49) alle ferie e al recupero delle festività soppresse. Riassumendo i punti chiave:
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi dei periodi lavorati presso una qualsiasi amministrazione, anche a tempo determinato e anche con profilo o inquadramento diverso, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni.

  • Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non possono essere monetizzate, se non in casi eccezionali di esigenze di servizio.

  • Le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, previa autorizzazione del datore di lavoro e tenendo conto delle esigenze di servizio e delle richieste del dipendente.

  • Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Ferie non richiamabili non esistono, è un invenzione di alcuni datori di lavoro.

In caso di dubbi o contestazioni in merito alla revoca delle ferie, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio sindacato, se non ne hai uno, contatta lapaginadinursingup@yahoo.com 

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